Hurrà Grigi

Quindicinale di calcio e non solo

Al Mocca non si beve!

 

Stagione calcistica 2020/2021 allo stadio Moccagatta

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Ordinanza sindacale per il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande analcoliche in lattina, contenitori di vetro e plastica

E’ stata firmata oggi l’ordinanza sindacale n. 27 avente ad oggetto ‘Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che all’esterno dello stadio comunale Moccagatta – stagione calcistica 2020/21’.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state adottate alcune misure preventive che saranno attivate quando sarà consentito l’accesso del pubblico alla struttura per assistere agli eventi sportivi, stante l’attuale periodo di emergenza sanitaria ed il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

Pertanto, per la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2020/2021 (comprese le gare di pre-campionato di quello 2021-2022) e comunque fino al 31/08/2021, per i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali autorizzati – sia in sede fissa che in forma itinerante – ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio Moccagatta (nel raggio di 200 metri), durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio disputate da “U.S. Alessandria Calcio 1912”, “Juventus U23”, “Juventus Femminile” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, vigerà il divieto:

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  • di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
  • di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Il divieto vigerà per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora e mezza dopo la fine della stessa.

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell’area dello stadio si dispone che:

– gli esercizi abilitati alla ristorazione (tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nelle tempistiche già indicate.

I supermercati ed esercizi di vicinato potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l’acquisto di tali prodotti rientrerà in una spesa complessiva e non singola.

In ogni caso è vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti indicati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche a titolo gratuito.